Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione: Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali:
Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;
Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 14 della Convenzione e allo articolo 24 del Protocollo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1966
SARAGAT MORO - FANFANI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
Convention concernant la lutte contro la discrimination dan le domaine de l'enseignement
Parte di provvedimento in formato grafico
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