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Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali, adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata Ginevra il 9 dicembre 1960.