Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali, adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata Ginevra il 9 dicembre 1960.