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Approvvigionamento di sale all'industria.

Art. 1.

Vendita di sali all'industria


L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.
Con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.
Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.
La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, e' effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

Art. 2.

Importazione di sali per l'industria


E' consentito ai produttori nazionali, alle condizioni e con le cautele stabilite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a tutela del regime fiscale, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a Monopolio i vari tipi di cloruro di sodio destinati alle lavorazioni industriali esenti da imposta. La medesima facolta' e' consentita alle aziende industriali per i quantitativi occorrenti alle proprie lavorazioni sempre che attraverso i processi industriali i detti sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.
L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato che puo' prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalita', e' subordinata, nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

Art. 3.

Agevolazioni per alcune industrie alimentari


I prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, sono assoggettati all'imposta sui sali in vigore, in relazione al loro contenuto di cloruro sodico.
Alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi e' concessa la esenzione d'imposta sulla quota parte dei sali che rimane inutilizzata nel processo produttivo.
La quota parte dei sali che beneficia dell'esenzione di cui al precedente comma viene forfetariamente determinata nella seguente misura del sale prelevato:
novanta per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e trenta per cento per l'industria della salagione dei formaggi.
All'industria della salagione del presame o caglio, che adopera sale raffinato, e' concesso l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, vengono stabilite le modalita' e cautele per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi nonche' i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie innanzi menzionate, tenuto conto dell'esenzione contemplata nel presente articolo. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

Art. 4.

Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare


L'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare e di cloruro di sodio chimicamente puro a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo similare di sale in vendita in Italia. L'assimilazione e' stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

Art. 5.

Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale


L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 1.
E' consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti alla alimentazione umana.
E' consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purche' inadatti alla alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero e' subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

Art. 6.

Disposizioni finali


Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641.
Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907, e' sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.
E' abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

Art. 7.

Disposizioni transitorie


Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovra' provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalita' previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1966
SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE