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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.