Norme sui bilanci dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, e' sostituito dal seguente:
"6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio".
Art. 2.
L'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, e' sostituito dal seguente:
"3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonche' le successive variazioni e ne da' comunicazione al Ministro per l'industria e commercio. Allo stesso Ministro presenta il bilancio consuntivo anche agli effetti del comma ottavo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1966
SARAGAT MORO - ANDREOTTI - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE