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Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attivita' lavorativa presso terzi.

Art. 1.


L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, e' estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, nonche' a quelli soggetti all'iscrizione per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia presso Casse, Istituti od Enti in genere, di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1955, n. 692.
I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti ad Istituti, Enti o Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie diversi dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, qualora prestino la loro attivita' presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali l'obbligo dell'assicurazione predetta e' previsto dalla legge presso uno di detti Istituti, Enti o Casse.