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Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

Art. 2.


La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.


La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1.

Art. 4.


La pensione e gli altri trattamenti previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente.
Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
La pensione, comunque, non puo' essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto di ritenuta. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 giugno - 4 luglio 1997, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1997, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della presente legge (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico), nella parte in cui prevede, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennitadi fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 30 novembre - 9 dicembre 2005, n. 438 (in G.U. 1a s.s. 14/12/2005, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilita' e la pignorabilita' delle indennita' di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545 del codice di procedura civile".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1966
SARAGAT MORO - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE