Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio, effettuato in Roma il 28 giugno 1961.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per
l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli, effettuato in Roma il 28 giugno 1961.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note indicato
nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' alle clausole dell'ultimo periodo delle Note stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
Scambio di Note
EMBAJADA DE ESPANA EN ITALIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di Note-art. I
Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli (Roma, 28 giugno 1961).
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Roma, 28 giugno 1961
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano si propone di adottare nei confronti dei contribuenti spagnoli, in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, le norme che qui di seguito si trascrivono.
Articolo I
Saranno ammessi ai benefici previsti nei seguenti articoli dal II al V i contribuenti spagnoli che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:
a) le persone fisiche di nazionalita' spagnola, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalita' italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;
b) le societa' di persone costituite in Spagna o secondo il diritto spagnolo;
c) le societa' di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto spagnolo e che abbiano la loro sede in Spagna.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Roma, 28 giugno 1961
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano si propone di adottare nei confronti dei contribuenti spagnoli, in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, le norme che qui di seguito si trascrivono.
Articolo I
Saranno ammessi ai benefici previsti nei seguenti articoli dal II al V i contribuenti spagnoli che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:
a) le persone fisiche di nazionalita' spagnola, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalita' italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;
b) le societa' di persone costituite in Spagna o secondo il diritto spagnolo;
c) le societa' di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto spagnolo e che abbiano la loro sede in Spagna.
Scambio di Note-art. II
Articolo II
1. Ai contribuenti spagnoli indicati nell'articolo 1 e' concesso il termine straordinario di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per:
- presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili, in conformita' della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; oppure:
- confermare o completare la dichiarazione che avessero gia' presentata.
2. Le dichiarazioni di cui al numero precedente devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l'articolo 45 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203. I detti uffici procederanno alle tassazioni in conformita' della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e delle presenti norme; in caso di disaccordo con il contribuente spagnolo, trasmetteranno la pratica al Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza Straordinaria, in Roma, che prendera' in esame i casi controversi, e sentira', se del caso, il contribuente spagnolo.
3. I contribuenti spagnoli, nei cui confronti la tassazione ai fini dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, avranno, tuttavia, la facolta' di avvalersi del termine straordinario di cui al numero 1) del presente articolo. Nel caso in cui la nuova tassazione, fondata sulle presenti norme, risultasse piu' favorevole della precedente, le somme pagate in piu' saranno loro rimborsate.
4. I contribuenti spagnoli menzionati nell'articolo I, che avranno fatto le dichiarazioni in conformita' del numero 1) del presente articolo, saranno esenti, per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione o penalita' prevista dalla legislazione fiscale italiana, compresi gli interessi di mora.
1. Ai contribuenti spagnoli indicati nell'articolo 1 e' concesso il termine straordinario di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per:
- presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili, in conformita' della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; oppure:
- confermare o completare la dichiarazione che avessero gia' presentata.
2. Le dichiarazioni di cui al numero precedente devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l'articolo 45 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203. I detti uffici procederanno alle tassazioni in conformita' della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e delle presenti norme; in caso di disaccordo con il contribuente spagnolo, trasmetteranno la pratica al Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza Straordinaria, in Roma, che prendera' in esame i casi controversi, e sentira', se del caso, il contribuente spagnolo.
3. I contribuenti spagnoli, nei cui confronti la tassazione ai fini dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, avranno, tuttavia, la facolta' di avvalersi del termine straordinario di cui al numero 1) del presente articolo. Nel caso in cui la nuova tassazione, fondata sulle presenti norme, risultasse piu' favorevole della precedente, le somme pagate in piu' saranno loro rimborsate.
4. I contribuenti spagnoli menzionati nell'articolo I, che avranno fatto le dichiarazioni in conformita' del numero 1) del presente articolo, saranno esenti, per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione o penalita' prevista dalla legislazione fiscale italiana, compresi gli interessi di mora.
Scambio di Note-art. III
Articolo III
1. Le persone fisiche menzionate nell'articolo I, lettera a), rimangono, in linea di principio, sottoposte all'imposta italiana straordinaria progressiva sul patrimonio; esse godono, tuttavia, dei benefici previsti nei seguenti numeri del presente articolo.
2. L'Amministrazione italiana procedera' alla valutazione ed alla tassazione dei beni delle persone fisiche, accogliendo le dichiarazioni quali saranno state presentate nelle condizioni indicate all'articolo II. L'Amministrazione stessa avra', tuttavia, la facolta' di rettificare la valutazione dei beni dichiarati, aumentando detti valori nei seguenti limiti:
a) per i terreni, fabbricati ed aziende industriali, commerciali ed agricole di ogni genere: fino al valore che e' stato o che avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947, rimanendo inteso che questo valore e':
- per i terreni e le aziende: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio dell'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 10, e,
- per i fabbricati: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 5;
b) per l'avviamento, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203: fino al doppio del reddito imponibile stabilito per le aziende in questione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1947;
c) per i titoli ed altri valori mobiliari non quotati in borsa: fino alla concorrenza del minore fra i due valori seguenti:
- o il valore fissato per l'imposta di negoziazione per l'anno 1946 (basato, secondo la legge italiana, sul valore fissato per l'anno 1945);
- o il valore che e' stato o che avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947;
d) per le azioni e gli altri titoli quotati in borsa: fino al valore stabilito dall'articolo 18 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, con una riduzione globale e forfettaria del cinquanta per cento di tale valore.
3. Si precisa che:
a) i beni immateriali, menzionati nell'articolo 6, n. 9) della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;
b) gli averi in Italia, appartenenti a persone domiciliate in Spagna e rappresentati dal prezzo di vendita di merci, diritti d'autore, interessi o dividendi che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947 a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all'imposizione italiana;
c) nessuna quota presuntiva in conto "denaro, depositi e titoli di credito al portatore" (articolo 26 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203) verra' applicata, qualora il contribuente non sia domiciliato in Italia;
d) se una persona fisica possiede, in qualita' di socio illimitatamente responsabile, una quota di partecipazione in una societa' di persone costituita in Italia, si procedera', agli effetti della tassazione del socio, ad una valutazione dei diversi elementi dell'attivo sociale, tenuto conto dei criteri previsti nel numero 2) del presente articolo;
e) se una persona fisica possiede un'accomandita in una societa' in accomandita semplice costituita in Italia, la valutazione di detta accomandita verra' effettuata in conformita' del numero 2), lettera c), del presente articolo.
1. Le persone fisiche menzionate nell'articolo I, lettera a), rimangono, in linea di principio, sottoposte all'imposta italiana straordinaria progressiva sul patrimonio; esse godono, tuttavia, dei benefici previsti nei seguenti numeri del presente articolo.
2. L'Amministrazione italiana procedera' alla valutazione ed alla tassazione dei beni delle persone fisiche, accogliendo le dichiarazioni quali saranno state presentate nelle condizioni indicate all'articolo II. L'Amministrazione stessa avra', tuttavia, la facolta' di rettificare la valutazione dei beni dichiarati, aumentando detti valori nei seguenti limiti:
a) per i terreni, fabbricati ed aziende industriali, commerciali ed agricole di ogni genere: fino al valore che e' stato o che avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947, rimanendo inteso che questo valore e':
- per i terreni e le aziende: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio dell'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 10, e,
- per i fabbricati: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 5;
b) per l'avviamento, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203: fino al doppio del reddito imponibile stabilito per le aziende in questione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1947;
c) per i titoli ed altri valori mobiliari non quotati in borsa: fino alla concorrenza del minore fra i due valori seguenti:
- o il valore fissato per l'imposta di negoziazione per l'anno 1946 (basato, secondo la legge italiana, sul valore fissato per l'anno 1945);
- o il valore che e' stato o che avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947;
d) per le azioni e gli altri titoli quotati in borsa: fino al valore stabilito dall'articolo 18 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, con una riduzione globale e forfettaria del cinquanta per cento di tale valore.
3. Si precisa che:
a) i beni immateriali, menzionati nell'articolo 6, n. 9) della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;
b) gli averi in Italia, appartenenti a persone domiciliate in Spagna e rappresentati dal prezzo di vendita di merci, diritti d'autore, interessi o dividendi che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947 a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all'imposizione italiana;
c) nessuna quota presuntiva in conto "denaro, depositi e titoli di credito al portatore" (articolo 26 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203) verra' applicata, qualora il contribuente non sia domiciliato in Italia;
d) se una persona fisica possiede, in qualita' di socio illimitatamente responsabile, una quota di partecipazione in una societa' di persone costituita in Italia, si procedera', agli effetti della tassazione del socio, ad una valutazione dei diversi elementi dell'attivo sociale, tenuto conto dei criteri previsti nel numero 2) del presente articolo;
e) se una persona fisica possiede un'accomandita in una societa' in accomandita semplice costituita in Italia, la valutazione di detta accomandita verra' effettuata in conformita' del numero 2), lettera c), del presente articolo.
Scambio di Note-art. IV
Articolo IV
1. Le societa' e gli enti morali spagnoli, menzionati nell'articolo I, lettera b) e c), rimangono in via di principio, soggetti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ridotta ad un terzo, con un'aliquota massima del 15%, giusta gli articoli 2 e 31, ultimo comma, della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; esse, tuttavia, beneficiano, per la valutazione dei loro beni immobili, delle stesse facilitazioni accordate alle persone fisiche dall'articolo III, numero 2).
2. I contribuenti spagnoli indicati nel numero 1) del presente articolo, possono chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista nel Titolo II della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, invece che alla imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al numero 1) di cui sopra. In tal caso l'Amministrazione italiana procedera' ad una nuova tassazione dei beni imponibili e concedera' ai contribuenti spagnoli un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l'imposta progressiva o quella proporzionale.
3. Qualunque sia l'imposta applicata, progressiva o proporzionale, si precisa che:
a) i beni immateriali, menzionati nell'articolo 6, numero 9) della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;
b) gli averi in Italia di contribuenti spagnoli menzionati nel numero 1) del presente articolo, rappresentati dal prezzo di vendita di merci, diritti di autore, interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947, a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all'imposizione italiana;
c) nessuna quota presuntiva prevista all'articolo 26 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sara' applicata nei confronti dei contribuenti spagnoli menzionati nel numero 1) del presente articolo;
d) l'avviamento, giusta l'articolo 17, secondo comma della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, non sara' preso in considerazione, nel caso in cui fosse soggetto a tassazione, se non per il valore fissato nell'articolo III, numero 2), lettera b);
e) le riserve tecniche delle filiali istituite stabilmente in Italia di societa' di assicurazione spagnole, non sono sottoposte all'imposta straordinaria sul patrimonio. Di conseguenza, l'ammontare di tali riserve sara' detratto dall'attivo della filiale nel caso in cui l'imposizione sia fondata sui diversi elementi di tale attivo;
f) le disposizioni dell'articolo III, numero 3), lettera d) ed e), si applicano altresi' alle societa' ed enti morali spagnoli.
1. Le societa' e gli enti morali spagnoli, menzionati nell'articolo I, lettera b) e c), rimangono in via di principio, soggetti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ridotta ad un terzo, con un'aliquota massima del 15%, giusta gli articoli 2 e 31, ultimo comma, della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; esse, tuttavia, beneficiano, per la valutazione dei loro beni immobili, delle stesse facilitazioni accordate alle persone fisiche dall'articolo III, numero 2).
2. I contribuenti spagnoli indicati nel numero 1) del presente articolo, possono chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista nel Titolo II della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, invece che alla imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al numero 1) di cui sopra. In tal caso l'Amministrazione italiana procedera' ad una nuova tassazione dei beni imponibili e concedera' ai contribuenti spagnoli un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l'imposta progressiva o quella proporzionale.
3. Qualunque sia l'imposta applicata, progressiva o proporzionale, si precisa che:
a) i beni immateriali, menzionati nell'articolo 6, numero 9) della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;
b) gli averi in Italia di contribuenti spagnoli menzionati nel numero 1) del presente articolo, rappresentati dal prezzo di vendita di merci, diritti di autore, interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947, a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all'imposizione italiana;
c) nessuna quota presuntiva prevista all'articolo 26 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sara' applicata nei confronti dei contribuenti spagnoli menzionati nel numero 1) del presente articolo;
d) l'avviamento, giusta l'articolo 17, secondo comma della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, non sara' preso in considerazione, nel caso in cui fosse soggetto a tassazione, se non per il valore fissato nell'articolo III, numero 2), lettera b);
e) le riserve tecniche delle filiali istituite stabilmente in Italia di societa' di assicurazione spagnole, non sono sottoposte all'imposta straordinaria sul patrimonio. Di conseguenza, l'ammontare di tali riserve sara' detratto dall'attivo della filiale nel caso in cui l'imposizione sia fondata sui diversi elementi di tale attivo;
f) le disposizioni dell'articolo III, numero 3), lettera d) ed e), si applicano altresi' alle societa' ed enti morali spagnoli.
Scambio di Note-art. V
Articolo V
1. L'imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtu' della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e degli articoli III e IV delle presenti norme, potra' essere pagata dai contribuenti indicati nell'articolo I nel periodo di due anni, e, cioe', in dodici rate bimestrali.
Detto periodo avra' inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva, in tutto od in parte; la tassazione, l'imposta dovuta e' iscritta a ruolo.
2. I provvedimenti di sospensione gia' emanati o che saranno emanati dalle competenti autorita' tributarie italiane a beneficio dei contribuenti spagnoli, resteranno in vigore fino alla messa in esecuzione delle presenti norme.
1. L'imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtu' della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e degli articoli III e IV delle presenti norme, potra' essere pagata dai contribuenti indicati nell'articolo I nel periodo di due anni, e, cioe', in dodici rate bimestrali.
Detto periodo avra' inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva, in tutto od in parte; la tassazione, l'imposta dovuta e' iscritta a ruolo.
2. I provvedimenti di sospensione gia' emanati o che saranno emanati dalle competenti autorita' tributarie italiane a beneficio dei contribuenti spagnoli, resteranno in vigore fino alla messa in esecuzione delle presenti norme.
Scambio di Note-art. VI
Articolo VI
Eventuali casi controversi risultanti dall'applicazione o dall'interpretazione delle presenti norme saranno esaminati, con ogni consentita benevolenza, dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza straordinaria.
Qualora V. E. mi comunichi che il Governo spagnolo concorda con quanto forma oggetto della presente Nota, la medesima e quella di risposta dell'E. V. costituiranno un accordo tra i due Governi, che entrera' in vigore alla data in cui i Governi stessi se ne saranno reciprocamente comunicata l'avvenuta approvazione, secondo le norme vigenti nei due Stati.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
Sua Eccellenza Don Jose' M. DOUSSINAGUE
Ambasciatore di Spagna
ROMA
Eventuali casi controversi risultanti dall'applicazione o dall'interpretazione delle presenti norme saranno esaminati, con ogni consentita benevolenza, dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza straordinaria.
Qualora V. E. mi comunichi che il Governo spagnolo concorda con quanto forma oggetto della presente Nota, la medesima e quella di risposta dell'E. V. costituiranno un accordo tra i due Governi, che entrera' in vigore alla data in cui i Governi stessi se ne saranno reciprocamente comunicata l'avvenuta approvazione, secondo le norme vigenti nei due Stati.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
Sua Eccellenza Don Jose' M. DOUSSINAGUE
Ambasciatore di Spagna
ROMA