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Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita', firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita' dell'11 dicembre 1953, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964.