Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 900.000.000, in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686. -
Art. 2.
IL secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686, e' sostituito dal seguente:
"Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni".
Art. 3.
All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1966
SARAGAT MORO - CORONA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE