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Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche.

Art. 1.


Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966.