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Ratifica ed esecuzione degli emendamenti numeri 1 e 3 alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48ª Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.