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Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 1.


Il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali presso detti istituti e' valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intero agli effetti economici e di carriera ai fini dell'inquadramento in ruolo disposto in applicazione dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.
Il requisito del lodevole servizio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e' considerato valido anche se il servizio medesimo e' prestato per due anni non continuativi.