Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Art. 1.
All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla fine del primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle Regioni a Statuto autonomo, il parere dovra' essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata".