Estensione ai segretari dei Consorzi, di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facolta' di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi.
Articolo unico.
I segretari comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unica.