Concessione di un contributo addizionale all'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - I.D.A.).
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari U.S.A. 30 milioni, da corrispondersi in tre annualita' di eguale importo a decorrere dal 1965.