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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.