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Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 14 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1966
SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

Convention sur la peche



Parte di provvedimento in formato grafico