Proroga al 30 aprile 1966 del termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1966.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previsti nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 marzo 1966.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1966
SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE