Introduzione dei registratori nel processo penale.
Art. 1.
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Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento.
Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.
Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facolta' di farsi assistere da personale ausiliario.
La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.
Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.