Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 101.250.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1362 al 15 settembre 1965.
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, relativo agli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1965
SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE