Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazioni porti.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esecuzione di opere portuali sono autorizzate le spese di:
15 miliardi nell'esercizio 1965;
15 miliardi nell'esercizio 1966;
15 miliardi nell'esercizio 1967;
15 miliardi nell'esercizio 1968;
15 miliardi nell'esercizio 1969.
Dette somme saranno iscritte per lire 10 miliardi annui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ciascuno degli esercizi dianzi indicati.
All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1965 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
In ciascuno degli esercizi indicati nel presente articolo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per un ricavo netto di lire 5 miliardi. Per l'anno 1965, il mutuo comprendera', oltre al ricavo netto di cui sopra, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio.
Il netto ricavo di cui sopra sara' portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti indicati nel precedente secondo comma.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1965 al 1969, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.
Art. 2.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1966 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali ed alla possibilita' del mercato finanziario, potranno, sulla base del programma di sviluppo economico, essere autorizzate maggiori spese per opere portuali in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, e stabilite le modalita' per il finanziamento delle stesse.
Art. 3.
I mutui di cui all'articolo 1 da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.
Art. 4.
A carico delle spese previste dalla presente legge e di quelle che potranno essere autorizzate in base all'articolo 2 della legge stessa possono essere disposte assegnazioni per opere portuali da eseguirsi dagli enti portuali abilitati all'esecuzione delle opere medesime.
Le opere possono essere finanziate da parte dei suddetti enti portuali anche con il ricorso a mutui in base a delibere che dovranno ottenere la preventiva approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del tesoro.
In tale senso si intendono integrate le norme che regolano gli enti portuali medesimi.
Le somministrazioni dei fondi agli enti portuali al sensi del primo comma del presente articolo saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici con gli stessi enti portuali sulla base di criteri concordati dal Ministero stesso con i Ministeri del tesoro e della marina mercantile.
Art. 5.
A carico delle spese previste dalla presente legge e di quelle che potranno essere autorizzate in base all'articolo 2 della legge stessa si provvedera' agli oneri per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.
Art. 6.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sara' provveduto per l'esercizio 1965 al riparto delle somme autorizzate dalla presente legge fra le spese per opere portuali e quelle per i mezzi effossori di cui all'articolo 5.
Correlativamente, il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi successivi tale riparto sara' disposto con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi stessi.
Art. 7.
Il Ministro per i lavori pubblici 6 autorizzato ad assumere impegni in ciascun esercizio per importi non superiori all'autorizzazione di spesa dell'esercizio medesimo e di quello successivo.
Art. 8.
I progetti da finanziare in base alla presente legge debbono riguardare opere complete, per natura idonee a soddisfare il servizio cui sono destinate. Tra le opere contemplate dalla presente legge sono compresi i mezzi meccanici fissi o mobili per il carico, lo scarico, il deposito e il trasporto di merci.
Art. 9.
Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministeri della marina mercantile, del bilancio e del tesoro, predispone il piano delle opere da finanziarsi nel quinquennio con i fondi di cui al primo comma dell'articolo 1.
I programmi esecutivi del piano di cui al precedente comma sono predisposti, con riferimento ai singoli esercizi, dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministeri della marina mercantile e del bilancio.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per i lavori pubblici presentera' al Parlamento, in allegato alla relazione sulla situazione economica, del Paese, una relazione sui programmi esecutivi realizzati nell'anno solare precedente.
Art. 10.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1965
SARAGAT MORO - MANCINI - PIERACCINI - COLOMBO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE