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Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di eta' per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 2.


((Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, possono essere ammessi, indipendentemente da ogni limite di eta', ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici)).

Art. 1.


((In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara' limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1965
SARAGAT MORO - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE