Istituzione della "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "croce di anzianita' di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi.
Art. 1.
Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la "medaglia militare al merito di lungo comando" per ufficiali e sottufficiali, e la "croce per anzianita' di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.