Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco del 14 marzo 1953, concluso a Roma il 25 marzo 1965.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 10 dell'Accordo medesimo.