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Istituzione nella Regione del Molise di uffici ed organi regionali dello Stato e di una Delegazione regionale della Corte dei conti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Norme transitorie e finali

Art. 6.


Gli atti relativi ad affari interessanti il territorio della Regione del Molise pendenti presso uffici ed organi regionali situati fuori della Regione medesima, alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi di cui alla presente legge, sono trasmessi a questi ultimi.

Art. 7.


In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'articolo 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l'articolo 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unita'.

Art. 8.


All'onere derivante dal precedente articolo ed a quello per i locali dei nuovi uffici ed organi istituiti con la presente legge, valutati per l'anno 1965 in lire 23 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Agli oneri per il funzionamento degli stessi uffici ed organi si provvede con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1.


Nella Regione del Molise sono istituiti, con sede in Campobasso, i seguenti uffici regionali ed organi collegiali:
Provveditorato regionale alle opere pubbliche e Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;
Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, Ispettorato regionale delle foreste e Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Comitato regionale coordinamento trasporti, dipendenti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 2.


L'Ispettorato provinciale del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, esistenti in Campobasso, assumono la denominazione, rispettivamente, di Ispettorato regionale del lavoro e di Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 3.


Sono istituite, con sede in Campobasso, la Ragioneria regionale dello Stato per il Molise, dipendente dal Ministero del tesoro, e la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Molise. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera f)) che e' abrogato l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 ha confermato (con l'art. 15, comma 1, lettera g)) l'abrogazione dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso.

Art. 4.


Gli uffici ed organi predetti esercitano nell'ambito regionale le funzioni attribuite ai corrispondenti Uffici ed organi esistenti nelle altre Regioni.

Art. 5.



L'istituzione degli uffici ed organi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' attuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data di inizio del loro funzionamento verra' resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei Comuni della Provincia medesima.
Alla data di inizio di funzionamento degli uffici ed organi stessi cessano, relativamente al territorio della Regione del Molise, tutte le competenze esercitate dai corrispondenti uffici ed organi situati in altre Regioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO MANCINI - FERRARI AGGRADI - JERVOLINO - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE