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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Nota e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Note e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963.