Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio.
Art. 1.
All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' aggiunto il seguente alinea:
"l) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio".