Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sono aggiunti i seguenti commi:
"Al medico incaricato e' corrisposto dal Ministero della sanita' un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402.
Detto compenso verra' corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico".
Art. 2.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in L. 50.000.000, sara' fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE