Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, per quanto concerne la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e' sostituito dal seguente:
"La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62".