Concessione di un contributo straordinario e aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
All'Accademia nazionale dei Lincei e' concesso un contributo straordinario di L. 71.586.000.
Art. 2.
A decorrere dal 10 gennaio 1965 l'assegno annuo dovuto all'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da L. 100.000.000 a L. 250.000.000.
Art. 3.
Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 si provvede, in deroga a quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 2 si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1965
SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE