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Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

Art. 1.


Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nell'Albo e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 15 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite".