Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o piu' deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione".