Deroga in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669.
Articolo unico.
Sono assimilati al giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, i giorni che, per il personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli.