Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio.
Articolo unico.
I termini, previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.