Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'argento al valor militare al comune di Vestenanova, in provincia di Verona.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'argento al valore militare al comune di Vestenanova (Verona).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE