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Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito.

Art. 1.


Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.
L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.