Norma integrativa dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A integrazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato anche agli effetti della assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti e rientrano nelle categorie previste dall'articolo 91 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Art. 2.
La disposizione di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE