Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' cosi' modificato:
"Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovra' aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)".