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Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il contributo statale annuo, fissato in L. 28.000.000 dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059, e dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, e' elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a L. 48.000.000.

Art. 2.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE