Norme per l'esecuzione di opere marittime nei porti situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga a quanto disposto dal capo III del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, la spesa di lire 250 milioni relativa ad opere marittime indispensabili ed urgenti eseguite nei porti di Monfalcone e Grado situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18, e' assunta a totale carico dello Stato.
Detta spesa gravera' sul capitolo 140 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1964
SEGNI MORO - PIERACCINI - TAVIANI - COLOMBO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE