Istituzione del Tribunale di Paola.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita in Paola una sede di tribunale con la circoscrizione territoriale delle preture di Aiello Calabro, Amantea, Paola, Cetraro, Belvedere Marittimo, Scalea e Verbicaro ed avente giurisdizione sui seguenti comuni:
Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maiera', Orsomarso, Paola, Praia a Mare, Sangineto, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Santa Domenica Talao, Santa Maria, Scalea, Serra d'Aiello, Verbicaro e Tortora.
Art. 2.
Il Governo e' autorizzato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.
Art. 3.
Gli affari civili e penali pendenti avanti al Tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del Tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto Tribunale.
La disposizione non si applica alle cause civili gia' passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali gia' sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1964
SEGNI MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE