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Ammissione agli istituti tecnici dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



A decorrere dall'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe possono accedere, attraverso prova integrative di italiano e di matematica, anche coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE