Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni con sede in Roma, e facolta' di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'istituto stesso.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
L'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni con sede in Roma, e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 2.160 milioni a lire 4.320 milioni.
Le azioni dell'Istituto stesso potranno avere un valore nominale diverso da quello di lire 750, fissato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello, Stato 20 agosto 1947, n. 989.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
SEGNI MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE