Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi.
Art. 1.
Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territorio ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319.