Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dal 10 ottobre 1964 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono cosi' stabilite:
per ciascun figlio, lire 1.230 settimanali;
per il coniuge, lire 894 settimanali per ciascun ascendente, lire 435 settimanali.
Le misure predette sono elevate con effetto dal 1 aprile 1965, rispettivamente a lire 1.320, lire 960 e lire 540 settimanali.
Art. 2.
Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno
1965. Correlativamente il termine del 1 luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, e' prorogato al 1 luglio 1965.
Art. 3.
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese tra zero e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:
per mesi tre, nella misura di due terzi della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e 40 settimanali;
per altri tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;
per un successivo periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;
per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 settimanali.
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che alla data di entrata in vigore della presente legge lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la misura dell'integrazione rimane quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sara' corrisposta nella misura di due terzi della retribuzione per la meta' delle ore di lavoro non prestate.
Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sara' corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonche' l'assistenza in caso di malattia secondo le modalita' delle norme vigenti.
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 833))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 luglio 1965, n. 833 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1965".
La L. 5 luglio 1965, n. 833 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1965".
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1964
SEGNI MORO - BOSCO - COLOMBO - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE