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Norme interpretative e integrative dello stato giuridico degli assistenti ordinari di ruolo statale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sostitutivo dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, deve interpretarsi nel senso che per sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, corrispondente al decimo anno dalla nomina in ruolo, deve intendersi quella che e' indetta nell'anno accademico in corso alla data di scadenza del decennio.

Art. 2.


Il periodo trascorso dagli assistenti ordinari in aspettativa per mandato parlamentare, gia' svolto in passato o da svolgere ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o similmente per mandato politico presso Assemblee regionali nei casi in cui le leggi regionali prevedano il collocamento in congedo straordinario dei dipendenti della pubblica.
Amministrazione, viene detratto dal computo del periodo concesso dalle vigenti disposizioni agli assistenti stessi per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza al fine della permanenza in servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1964
SEGNI MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE