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Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni di dollari.

Art. 2.


Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facolta' di concedere agli istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilita', a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.


Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvedera' mediante Convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

Art. 4.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1964
SEGNI MORO - COLOMBO - GIOLITTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE