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Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'.

Art. 21

Articolo 21

Per il funzionamento delle azioni contemplate dall'articolo 17 lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessato stabilisce, alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5, un fascicolo per ogni progetto o programma per il quale sollecita un concorso finanziario Trasmette tale fascicolo alla Comunita' indirizzandolo alla Commissione.