Disposizioni per il proseguimento della bonifica dei terreni vallivi del Delta padano e per la costruzione di opere per la difesa a mare dei territori del Polesine.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il proseguimento del programma straordinario di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria dei territori vallivi del Delta padano, di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.